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Organi Collegiali

Organi Collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto)
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

CONSIGLI DI INSERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE

Consiglio di intersezione: Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di interclasse
Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di classe
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Scuola Secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo articolo n.8 del Dlgs 297/94

Verbali Consiglio Istituto

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VERBALE-N.-3 del 18 marzo 2024

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Data: 20-03-2024
Aggiornato il: 20-03-2024
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VERBALE-N.-2 del 12 febbraio 2024

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Data: 20-03-2024
Aggiornato il: 20-03-2024
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VERBALE-N.-1 del 25 gennaio 2024

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Data: 20-03-2024
Aggiornato il: 20-03-2024
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VERBALE-N.-10-2022

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Data: 26-03-2024
Aggiornato il: 26-03-2024
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VERBALE-N.-11-2022

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Data: 26-03-2024
Aggiornato il: 26-03-2024
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VERBALE-N.-12-2022

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Data: 26-03-2024
Aggiornato il: 26-03-2024
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VERBALE-N.-13-2022

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Data: 26-03-2024
Aggiornato il: 26-03-2024
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VERBALE-N.-14-2022

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Data: 26-03-2024
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VERBALE-N.-15 def.-2023.docx

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Data: 26-03-2024
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VERBALE-N.-16-2023

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Data: 26-03-2024
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VERBALE-N.17-2023

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Data: 26-03-2024
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VERBALE-N.18 del 19 dicembre 2023 con allegati

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Data: 26-03-2024
Aggiornato il: 26-03-2024

 

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO

La legge di Riforma della scuola ha modificato, tra le altre cose, il processo di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione, ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti nel detto processo.

I riferimenti normativi al riguardo sono la legge n. 107/2015 e il D.M. n. 850/2015, in relazione ai quali vedremo di seguito chi deve fare cosa nell’ambito della valutazione finale dei neo assunti.

I criteri sui quali si basa la detta valutazione, definiti dal D.M.850/2015 all’articolo 4 e volti a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neo assunti, sono i seguenti:

a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

Si tratta, dunque, del:

  1. Tutor;
  2. Comitato per la valutazione dei docenti;
  3. Dirigente scolastico.

Tutor

Il docente tutor,  partecipa – in qualità di membro aggregato – al colloquio che il docente neo assunto sostiene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti (comma 129 punto 4 della legge 107/2015).

Il tutor ha il compito di predisporre un’istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto; un’istruttoria, quindi, su tutto quello che è stato il percorso del docente relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha avuto modo di riscontrare durante le diverse attività ed esperienze condivise e non.

L’istruttoria o meglio gli esiti della medesima devono essere esposti dal tutor(dopo che il docente neo assunto sostiene il colloquio finale) al Comitato di valutazione che ne deve tener conto nell’espressione del proprio parere (articolo 13 D.M. 850/15).

Comitato per la valutazione dei docenti

Il comitato per la valutazione dei docenti, modificato dalla legge n.107/2015 – comma 129, ha il compito di esprimere il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neo assunti (legge 107/2015 comma 129 punto 4).

Nell’esercizio di tale funzione, il Comitato è composto dal DS e dai docenti dell’istituzione scolastica: i due docenti scelti/eletti dal collegio dei docenti e il docente scelto/eletto dal consiglio d’Istituto; è integrato, inoltre, dal docente tutor.

In tal caso, quindi, il Comitato viene modificato nella sua composizione, in quanto è presente il docente tutor del neo immesso e non sono presenti né i due rappresentanti dei genitori (o un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per la scuola secondaria di secondo grado) né il componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale.

Il Comitato esprime il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente (in periodo di prova e formazione) innanzi allo stesso; il colloquio, leggiamo ancora all’articolo 13 del D.M. n. 850/2015,si fonda sulla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente (il portfolio è previsto all’articolo 11 del medesimo decreto).

All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere, alla presenza del tutor che presenta gli esiti dell’istruttoria sopra citata.

Il Comitato, nell’esprimere il parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all’espressione del parere stesso.

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il dirigente scolastico può anche prendere una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere.

Il Dirigente scolastico

La legge di riforma della scuola, come abbiamo più volte evidenziato nei nostri articoli, ha ampliato le competenze e, conseguentemente, le responsabilità del dirigente scolastico, tra cui quelle relative alla valutazione dei docenti in periodo di prova e formazione.

È il comma 117 della legge n. 107/2015 ad attribuire al dirigente scolastico il compito di valutare i docenti neo assunti.

Tale valutazione deve tener conto del parere obbligatorio del Comitato perla valutazione dei docenti, sebbene il DS possa discostarsene con un atto debitamente motivato.

L’articolo 14 del D.M. n. 850/15 stabilisce che il DS procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all’articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.

La valutazione del DS, dunque, si fonda sui criteri indicati all’art.4, sopra riportati, ossia sulla padronanza, da parte del docente neo assunto, delle competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali, sull’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente e sulla partecipazione alle attività formative e sul raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. Si tratta, dunque, di tutte quelle competenze professionali caratterizzanti la professione docente in tutte le sue dimensioni.

La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell’osservazione sul “campo” del docente in questione; deve inoltre tenere in considerazione il parere espresso dal Comitato perla valutazione dei docenti, sebbene possa discostarsene.

Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento per giudizio sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta, come prevede d’altra parte il comma 119 della legge 107/15.

L’anno scolastico 2016-2017 ha visto consolidarsi il modello per la formazione dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, già sperimentato nei due anni scolastici precedenti, come previsto dal D.M. 850/2015 e in stretta correlazione con le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 (commi da 115 a 120). Dal 2014 ad oggi, sono stati oltre 160.000 i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo coinvolti nelle diverse fasi dell’anno di formazione e prova, che hanno potuto contare sul sostegno di oltre 80.000 tutor, colleghi docenti già in servizio, che li hanno accompagnati in questo percorso formativo.
Per il prossimo anno scolastico 2017/18 rimangono invariate le caratteristiche portanti del modello formativo, ma verranno introdotte alcune novità che possono ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei docenti neo-nominati.

Il periodo di formazione resta confermato con un monte ore pari a 50, di cui 20 ore stimate online ed è articolato nelle seguenti fasi:

• incontri iniziali
• stipula del Patto formativo
• laboratori formativi (o visite in scuole innovative per 2000 docenti su base volontaria)
• attività Peer to Peer, reciproca osservazione in classe tra tutor e docente neoassunto
• attività online per la compilazione del portfolio formativo (Bilancio iniziale e finale delle competenze; Curriculum Formativo; Progettazione, documentazione e riflessione di due attività
• didattiche; documentazione dei Laboratori formativi o della visita presso scuole innovative) e compilazione dei questionari per il monitoraggio
• incontro di restituzione finale.

Le principali novità riguarderanno, invece, il modello formativo.
La prima riguarda l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello sviluppo sostenibile, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa, così come prospettato nei documenti di orientamento delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea. Tale attività sarà sostenuta da appositi contenuti online che saranno messi a disposizione tramite il portale sviluppato dall’Indire per conto del MIUR. Una seconda novità si riferisce all’inserimento sperimentale e dedicato a 2.000 docenti di visite di studio in scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un atteggiamento di ricerca e miglioramento continui (cfr nota 33989 del 2 agosto 2017 comma C).
Come di consueto il portale neoassunti.indire.it sarà organizzato in due parti: una sezione pubblica dedicata alle news che si succedono durante l’anno e una parte riservata ai docenti dove svolgere le attività online. L’apertura del nuovo ambiente è prevista per la fine di novembre 2017 ed implementerà alcune modifiche principali:
– un nuovo spazio per una breve riflessione guidata sull’esperienza relativa ai Laboratori Formativi territoriali o alle Visite nelle scuole innovative
– una rivisitazione semplificativa dello spazio dedicato alla progettazione-documentazione-riflessione sulle due Attività Didattiche.

La sezione pubblica del sito ospiterà, inoltre, un Toolkit, contenente materiali e strumenti di supporto per docenti, tutor e referenti per la formazione presso le scuole e gli uffici territoriali.